Il ricorso deve contenere: - Nome, cognome e C.F. del ricorrente; - l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente; - l’indicazione del valore della causa. Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a n. 4 copie dello stesso. Ad ogni atto devono essere allegate le copie dei documenti che si offrono a sostegno delle proprie ragioni. Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compilata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 27,00= per la marca da bollo:
Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale. Il Giudice di Pace può, con sentenza: - respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio; - accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio; La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.ATTENZIONE: Se, nel termine di 30 giorni dalla notifica della violazione non si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, la sanzione amministrativa raddoppia oltre alle spese. |