COME FARE RICORSO

AL GIUDICE DI PACE

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato, anche mediante raccomandata a.r., entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto e' avvenuto.

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Il ricorso deve contenere:

- Nome, cognome e C.F. del ricorrente;

- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;

- l’indicazione del valore della causa.

Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a n. 4 copie dello stesso. Ad ogni atto devono essere allegate le copie dei documenti che si offrono a sostegno delle proprie ragioni.

Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compilata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 27,00= per la marca da bollo:

 

     Valore del procedimento      Contributo Unificato
  Fino a € 1.100,00   € 43,00
  Da € 1.100,01 a € 5.200,00   € 98,00
  Da € 5.200,01 a € 26.000,00   € 237,00

 

Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.

Il Giudice di Pace può, con sentenza:

- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;

- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;

La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.

 

ATTENZIONE: Se, nel termine di 30 giorni dalla notifica della violazione non si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, la sanzione amministrativa raddoppia oltre alle spese.