INVIO AL PREFETTO Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'Ufficio o Comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a presentare le proprie osservazioni in merito alla validità o meno della violazione contestata prendendo posizione sulle questioni sollevate dal ricorrente. INVIO ALL'UFFICIO LOCALE Se il ricorso è stato presentato all'Ufficio che ha elevato la multa, questo ha 30 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto con le proprie osservazioni. Il Prefetto può: - respingere il ricorso con ordinanza motivata che deve essere emessa entro 120 giorni (che decorrono dal ricevimento da parte del Prefetto delle osservazioni dell’ufficio che ha elevato la multa). Con tale ordinanza il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione oltre le spese del procedimento. L'ordinanza deve essere notificata all'autore della violazione e/o alle altre persone che sono tenute al pagamento (normalmente il proprietario) entro 150 giorni dalla sua adozione; entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza deve essere pagata la somma ingiunta o può essere proposto ricorso al Giudice di Pace competente territorialmente. - accogliere il ricorso disponendo, nel termine di 120 giorni (che decorrono dal ricevimento da parte del Prefetto delle osservazioni dell’ufficio che ha elevato la multa), l'archiviazione degli atti con ordinanza motivata che deve essere comunicata all'Ufficio che ha elevato la multa il quale provvederà a comunicarla al ricorrente. Inoltre il ricorso si intende accolto quando, trascorsi 120 giorni (che decorrono dal ricevimento da parte del Prefetto delle osservazioni dell’ufficio che ha elevato la multa) l’ordinanza non viene adottata. Pertanto, sono da ritenersi archiviati gli atti quando l’ordinanza non è comunicata trascorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto (se lo ha ricevuto direttamente dal ricorrente mediante raccomandata a.r.) o trascorsi 180 giorni se il ricorso viene inoltrato al Prefetto dall'Ufficio o comando che ha elevato la multa. A tali termini devono essere aggiunti 150 giorni per la notifica.
ATTENZIONE: Se, nel termine di 60 giorni dalla notifica della violazione non si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, la sanzione amministrativa raddoppia oltre alle spese.
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